Commemorazione defunti 2019: Aperture straordinarie
Ottobre 29, 2019Area Blu invitata alla V Edizione degli Stati Generali del verde pubblico
Novembre 21, 2019Che cosa si intende per micromobilità elettrica?
Quando si parla di micromobilità elettrica si fa riferimento a tutti quei dispositivi che vengono sfruttati nei tratti di strada considerati come ‘ultimo miglio’, cioè il collegamento tra il luogo di parcheggio o il terminal del trasporto pubblico e la destinazione finale; ma possono altrettanto efficacemente coprire il segmento degli spostamenti brevi e brevissimi, quale alternativa allo spostamento pedonale o ciclabile.
Rientrano nella lista dei dispositivi per la micromobilità elettrica (D.M.E.): hoverboard, segway, monowheel e monopattini.La loro efficacia è dimostrata dalla loro rapida diffusione e nell'utilizzo di differenti contesti: dalla grande città al piccolo centro e rappresentano un'interessante novità nel panorama della mobilità urbana.
Il loro uso è stato sino a oggi privo di norme, con la conseguente impossibilità di regolare i crescenti conflitti conseguenti alla loro diffusione.
Viste le direttive contenute nel Decreto Ministeriale 229 del 04/06/2019 in cui sono state definite le
[..] modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica [..]
il Comune di Imola ha dato incarico all’ufficio mobilità di Area Blu di redigere una relazione tecnica volta a definire le modalità di svolgimento della sperimentazione. Il documento tecnico, condiviso con il Corpo di Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese e gli Uffici Comunali, individua le aree ed i luoghi interessati, così come i comportamenti da tenere ed individua le soluzioni mirate a ottimizzare la condivisione dello spazio pubblico tra mobilità ciclabile, pedonale e mezzi pubblici anche allo scopo di facilitare i necessari adeguamenti del Codice della strada a questo obiettivo.
Con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Imola n. 259 del 31/10/2019 è stato dato l’avvio alla sperimentazione dal 15/11/2019 al 15/11/2020.
Dispositivi presi in considerazione nella fase sperimentale
ll Decreto Ministeriale 229 considera per la sperimentazione due tipologie di dispositivi:
DISPOSITIVI DEL TIPO AUTO-BILANCIATO
- hoverboard
- segway
- monowheel
DISPOSITIVI DEL TIPO NON AUTO-BILANCIATO
- monopattini elettrico
La velocità è limitata a 20 km/h, ridotta a 6 km/h per l’uso in aree pedonali (se il veicolo è in grado di sviluppare velocità superiori ai suddetti limiti, deve essere munito di un dispositivo limitatore), in ogni caso deve essere dotato di regolatore di velocità.
L’utilizzo delle monowheel e degli hoverboard è limitato alle sole aree pedonali, mentre segway e monopattini possono essere ammessi anche sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili (in sede propria e su corsia riservata) e sulle zone e strade con limite di 30 km/h.
AMBITI DI CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITA' ELETTRICA
TIPOLOGIA DISPOSITIVO | AREE PEDONALI | PERCORSI PEDONALI E CICLABILI |
PERCORSI CICLABILI IN SEDE PROPRIA E SU CORSIA RISERVATA |
ZONE 30 E STRADE CON VELOCITA' ≤ 30 km/h |
---|---|---|---|---|
MONOWHEEL | ammesso [1] | non ammesso | non ammesso | non ammesso |
HOVERBOARD | ammesso [1] | non ammesso | non ammesso | non ammesso |
SEGWAY | ammesso [1] | ammesso [2] | ammesso [2] | ammesso [2] |
MONOPATTINI | ammesso [1] | ammesso [2] | ammesso [2] | ammesso [2] |
NOTA:
[1] ammesso solo se dotato di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h
[2] ammesso solo se dotato di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 20 km/h
Requisiti e norme di comportamento per la micromobilità elettrica
L’art 6 del DM 229 stabilisce:
- I D.M.E. possono essere condotti solo da maggiorenni o minori che abbiano conseguito la patente di categoria AM.
- È in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino.
- Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie ai sensi degli art. 140 e 141 del C.d.S.
- Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun DME nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore.
- Alla circolazione dei D.M.E. si applicano le prescrizioni relative alla circolazione dei ciclisti di cui all’art.182 del CdS c.1 (circolazione affiancata), c.2 (assenza di impedimenti fisici), c.3 (divieto di traino attivo e passivo), c.4 (conduzione a mano nel caso di conflitto con la presenza di pedoni), nonché quelle del l’art.377 del R.A. c.1 (movimenti e scarti improvvisi), c.2 (attraversamenti), c.3 (presegnalamento manovre), c.4 (conduzione in condizioni di oscurità), c.6 (marcia nelle piste ciclabili), c.7 (immissione nelle carreggiate).
- Quando è ammessa la circolazione di D.M.E. nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocità di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato il limitatore di velocità previsto dal DM 229 all'art. 2, comma 7, secondo periodo.
- Quando, è ammessa la circolazione di D.M.E., sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h, gli utilizzatori conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del Codice della strada e di cui all'art. 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
- Quando è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del citato art. 190 del Codice della strada.
- Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di dispositivi auto-bilanciato del tipo segway o non auto-bilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30, su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'art. 162 del Codice della strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
- Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
- È vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche di cui all'art. 2. È altresì vietata la circolazione dei predetti dispositivi in assenza o in difformità rispetto all'autorizzazione di cui all'art. 3, e relativo allegato 2, nonché rispetto alle norme di comportamento previste dal presente decreto.
- Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni recante «Nuovo codice della strada».
Che cosa si intende per micromobilità elettrica?
Quando si parla di micromobilità elettrica si fa riferimento a tutti quei dispositivi che vengono sfruttati nei tratti di strada considerati come ‘ultimo miglio’, cioè il collegamento tra il luogo di parcheggio o il terminal del trasporto pubblico e la destinazione finale; ma possono altrettanto efficacemente coprire il segmento degli spostamenti brevi e brevissimi, quale alternativa allo spostamento pedonale o ciclabile.
Rientrano nella lista dei dispositivi per la micromobilità elettrica (D.M.E.): hoverboard, segway, monowheel e monopattini.La loro efficacia è dimostrata dalla loro rapida diffusione e nell'utilizzo di differenti contesti: dalla grande città al piccolo centro e rappresentano un'interessante novità nel panorama della mobilità urbana.
Il loro uso è stato sino a oggi privo di norme, con la conseguente impossibilità di regolare i crescenti conflitti conseguenti alla loro diffusione.
Viste le direttive contenute nel Decreto Ministeriale 229 del 04/06/2019 in cui sono state definite le
[..] modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica [..]
il Comune di Imola ha dato incarico all’ufficio mobilità di Area Blu di redigere una relazione tecnica volta a definire le modalità di svolgimento della sperimentazione. Il documento tecnico, condiviso con il Corpo di Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese e gli Uffici Comunali, individua le aree ed i luoghi interessati, così come i comportamenti da tenere ed individua le soluzioni mirate a ottimizzare la condivisione dello spazio pubblico tra mobilità ciclabile, pedonale e mezzi pubblici anche allo scopo di facilitare i necessari adeguamenti del Codice della strada a questo obiettivo.
Con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Imola n. 259 del 31/10/2019 è stato dato l’avvio alla sperimentazione dal 15/11/2019 al 15/11/2020.
Dispositivi presi in considerazione nella fase sperimentale
ll Decreto Ministeriale 229 considera per la sperimentazione due tipologie di dispositivi:
DISPOSITIVI DEL TIPO AUTO-BILANCIATO
- hoverboard
- segway
- monowheel
DISPOSITIVI DEL TIPO NON AUTO-BILANCIATO
- monopattini elettrico
La velocità è limitata a 20 km/h, ridotta a 6 km/h per l’uso in aree pedonali (se il veicolo è in grado di sviluppare velocità superiori ai suddetti limiti, deve essere munito di un dispositivo limitatore), in ogni caso deve essere dotato di regolatore di velocità.
L’utilizzo delle monowheel e degli hoverboard è limitato alle sole aree pedonali, mentre segway e monopattini possono essere ammessi anche sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili (in sede propria e su corsia riservata) e sulle zone e strade con limite di 30 km/h.
AMBITI DI CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITA' ELETTRICA
NOTA:
[1] ammesso solo se dotato di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h
[2] ammesso solo se dotato di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 20 km/h
Requisiti e norme di comportamento per la micromobilità elettrica
L’art 6 del DM 229 stabilisce:
- I D.M.E. possono essere condotti solo da maggiorenni o minori che abbiano conseguito la patente di categoria AM;
- È in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino;
- Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie ai sensi degli art. 140 e 141 del C.d.S.;
- Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun DME nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore.
- Alla circolazione dei D.M.E. si applicano le prescrizioni relative alla circolazione dei ciclisti di cui all’art.182 del CdS c.1 (circolazione affiancata), c.2 (assenza di impedimenti fisici), c.3 (divieto di traino attivo e passivo), c.4 (conduzione a mano nel caso di conflitto con la presenza di pedoni), nonché quelle del l’art.377 del R.A. c.1 (movimenti e scarti improvvisi), c.2 (attraversamenti), c.3 (presegnalamento manovre), c.4 (conduzione in condizioni di oscurità), c.6 (marcia nelle piste ciclabili), c.7 (immissione nelle carreggiate);
- Quando è ammessa la circolazione di D.M.E. nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocità di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato il limitatore di velocità previsto dal DM 229 all'art. 2, comma 7, secondo periodo.
- Quando, è ammessa la circolazione di D.M.E., sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h, gli utilizzatori conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del Codice della strada e di cui all'art. 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
- Quando è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del citato art. 190 del Codice della strada.
- Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di dispositivi auto-bilanciato del tipo segway o non auto-bilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30, su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'art. 162 del Codice della strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
- Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
- È vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche di cui all'art. 2. È altresì vietata la circolazione dei predetti dispositivi in assenza o in difformità rispetto all'autorizzazione di cui all'art. 3, e relativo allegato 2, nonché rispetto alle norme di comportamento previste dal presente decreto.
- Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni recante «Nuovo codice della strada».